Brevi riflessioni sul Can. 702 C.I.C.
DOI:
https://doi.org/10.31240/2595-1165.vol5n10a2022pp55-66Palavras-chave:
istituto religioso, dimissione di un religioso, equità, caritàResumo
Il can. 702 dell’attuale Codice di diritto canonico stabilisce che quanti legittimamente escono dall’istituto religioso o ne sono stati legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall’istituto stesso per qualunque attività in esso prestata (§1) ma l’istituto deve comunque osservare equità e carità evangelica verso il religioso che se ne separa (§2). Il saggio intende illustrare la condizione del religioso dimissionato ed i doveri dell’istituto.
ISSN 2595-1165